Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 – ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione.
Il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 40 del 28 settembre 2016 (il cui testo è reperibile al link http://elezioni.interno.it/circolari.html) nella quale – dopo aver confermato che la scadenza fissata dalla legge è l’8 ottobre – ha invitato i Comuni ad accettare, in via amministrativa, anche le opzioni che perverranno oltre tale termine, purché entro il 2 novembre prossimo.
E’ possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine: si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 4 dicembre 2016).
L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).