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ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019 – Modalità di esercizio del voto.

ELETTORI ITALIANI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

1. Ai sensi del D.L. n. 408 del 24 giugno 1994, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1994, n. 483, gli elettori italiani che risiedono in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, e che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare il diritto di voto in favore dei candidati locali, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali appositamente istituite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane.

2. Analoga possibilità è riconosciuta agli elettori italiani che si trovano temporaneamente nel territorio degli altri Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o studio, nonché agli elettori familiari con essi conviventi, che abbiano presentato apposita domanda nei termini di legge.

3. Gli elettori di cui ai punti precedenti votano per le liste dei candidati presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

4. In alternativa al voto presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari, i suddetti elettori possono votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, senza adempimenti a carico delle Sedi, presentando domanda al Sindaco entro il 25 maggio prossimo ed esibendo il certificato elettorale.

ELETTORI NEI PAESI EXTRA UE

La normativa relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia non prevede il voto all’estero al di fuori dei Paesi UE. Pertanto, gli elettori italiani, iscritti all’AIRE e residenti negli Stati che non sono membri dell’Unione Europea, potranno votare solo rientrando in Italia, recandosi presso i seggi istituiti dai Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

A tal fine, ai predetti elettori è spedita, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante l’indicazione della data della votazione con l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l’esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio in territorio nazionale per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE AL DI FUORI DAL TERRITORIO UE PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI

Fermo restando quanto rappresentato al precedente paragrafo, si precisa che anche i dipendenti della P.A. temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missione internazionale potranno votare per le prossime elezioni europee soltanto rientrando in Italia, recandosi presso i seggi istituiti dai Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti. Tale categoria di elettori, in quanto anagraficamente residente in Italia, non potrà ricevere da parte dei Comuni italiani comunicazioni analoghe a quelle previste per gli iscritti all’AIRE.

DIVIETO DI DOPPIO VOTO

1. chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
2. chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche
    presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
3. nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri
    dell’Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica
    essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma
    non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.

Si richiamano i riferimenti normativi delle disposizioni sopra enunciate:
A) Art. 9 dell’Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 (Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom): “Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta“;
B) Art. 49 della Legge 18/1979: “Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l’elezione dei membri spettanti all’Italia e per l’elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunità, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da Euro 51 a Euro 258“;
C) Art. 4 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 6 dicembre 1993: “L’elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d’origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni“;
D) Art. 3, comma 1, del Decreto Legge 408/1994, convertito in Legge 483/1994: “Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell’Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi“.

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.esteri.it