Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

EMERGENZA COVID 19 – Focus su Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

SCARICA QUI:

1. AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI IN ITALIA: NUOVO MODELLO 04.05.2020

2. AUTOCERTIFICAZIONE SUI MOTIVI DEL VIAGGIO: MODELLO

1. Quali regole valgono dal 18 maggio al 2 giugno per gli spostamenti da e per l’estero?

Dal 18 maggio al 2 giugno gli spostamenti da e per l’estero continuano ad essere consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in
un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale. Eccezioni da queste regole riguardano le seguenti categorie:

– equipaggio di mezzi di trasporto;
– chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei paesi membri dell’Unione Europea, paesi parte
dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
– personale sanitario;
– lavoratori transfrontalieri;
– personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia;
– funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, diplomatici;
– alunni e studenti transfrontalieri;
– breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
– transito aeroportuale;
– transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza

2. Quali regole valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l’estero?

Dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

3. Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa?

Fino al 2 giugno, chiunque entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale. Le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero sono elencata alla domanda numero 1.

4. Quando inizia l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia?

Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia.

5. Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare?

Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito, se vi sono ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza.

6. Sono in rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale?

Sì, il transito in aeroporto è consentito, purché non si esca dall’area aeroportuale. Lo spostamento verso la destinazione finale deve essere sempre giustificato da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, come tutti gli altri spostamenti.

7. Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?

Sì, il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito. Per l’autocertificazione dei motivi degli spostamenti nel territorio nazionale necessari a raggiungere la frontiera si può usare il modulo pubblicato.

8. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?

Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.