{"id":72,"date":"2023-04-11T18:19:34","date_gmt":"2023-04-11T16:19:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=72"},"modified":"2024-07-10T08:50:01","modified_gmt":"2024-07-10T06:50:01","slug":"pensioni-e-sicurezza-sociale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/pensioni-e-sicurezza-sociale\/","title":{"rendered":"Pensioni e sicurezza sociale"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\">\n<h1 class=\"entry-title h3\">Pensioni e sicurezza sociale<\/h1>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<div>\n<p><strong>a) LA SICUREZZA SOCIALE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>b) LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>c) ASPETTI FISCALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>d)\u00a0PAGAMENTO ALL\u2019ESTERO DELLE PENSIONI INPS<\/strong><\/p>\n<p><strong>e)\u00a0RILASCIO DEL MODELLO S1 AI TITOLARI DI PENSIONE ITALIANA E LORO FAMILIARI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>LINK E DOCUMENTI UTILI:<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.inps.it\/nuovoportaleinps\/default.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pensioni e sicurezza sociale: portale INPS<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consfiume.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/patronati_2018-1.doc\"><strong>Elenco Patronati<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consfiume.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/domanda_richiesta_s1_per_pensionati-2.doc\"><strong>MODULO RICHIESTA MODELLO S1<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>a) LA SICUREZZA SOCIALE<\/strong><\/p>\n<p>Per \u201csicurezza sociale\u201d si intende quell\u2019insieme di interventi finalizzati all\u2019erogazione di provvidenze in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi e istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere il mantenimento e l\u2019assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0, vecchiaia e disoccupazione involontaria.<\/p>\n<p><em>La sicurezza sociale comprende:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019assistenza sociale, che assolve ad una generica funzione di tutela degli indigenti, estesa a tutti i cittadini in caso di bisogno;<\/li>\n<li>la previdenza sociale, che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori. Le prestazioni principali sono la\u00a0<em>pensione di vecchiaia, la pensione di anzianit\u00e0, l\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0, la pensione di inabilit\u00e0, la pensione ai superstiti, l\u2019assegno sociale.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>b) LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE<\/strong><\/p>\n<p>Per \u201csicurezza sociale internazionale\u201d si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese, garantita attraverso una regolamentazione internazionale. Nell\u2019Unione Europea la protezione sociale si realizza con l\u2019applicazione dei Regolamenti UE di sicurezza sociale, immediatamente e direttamente applicabili nei 27 Paesi che fanno parte attualmente dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 giugno 2002 tale normativa \u00e8 stata estesa anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un apposito accordo.<\/p>\n<p>Nell\u2019area extra-UE, la protezione sociale viene normalmente attuata attraverso Convenzioni bilaterali.<\/p>\n<p><strong>1) Paesi appartenenti all\u2019Unione Europea. REGOLAMENTI<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell\u2019Unione europea, di cui ai regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.<\/p>\n<p>In casi determinati \u00e8 previsto che si continuino ad applicare i regolamenti\u00a0<em>CEE nn. 1408\/71 e 574\/72<\/em>.<\/p>\n<p>I nuovi regolamenti\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0si applicano, invece:<\/p>\n<p>ai tre Paesi che hanno aderito all\u2019Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia; alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1\u00b0 giugno 2002, in base all\u2019Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>Nei rapporti con tali Stati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1408\/71 e n. 574\/72.<\/p>\n<p>I regolamenti CEE n. 1408\/71 e n. 574\/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859\/2003.<\/p>\n<p><strong>2) Paesi extra-UE. CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI<\/strong><\/p>\n<p>Le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virt\u00f9 dei quali gli Stati contraenti si assumono l\u2019obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocit\u00e0 e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:<\/p>\n<p>l\u2019eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra tutti i cittadini degli Stati contraenti;l\u2019assimilazione del territorio nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello da cui percepisce la prestazione;la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla prestazione.<\/p>\n<p>La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall\u2019altro Stato.<br \/>\nLe pensioni in convenzione internazionale vengono riscosse mediante accordi stipulati tra l\u2019INPS e i vari istituti bancari operanti all\u2019estero.<\/p>\n<p>I Paesi con cui l\u2019Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia, Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia.<\/p>\n<p>La Turchia \u00e8 legata all\u2019Italia dalla Convenzione Europea entrata in vigore il 12 aprile 1990.<br \/>\nLe convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e Repubblica Ceca sono state firmate ma non ancora ratificate.<\/p>\n<p>Sono in vigore anche accordi parziali di sicurezza sociale:<\/p>\n<p>l\u2019accordo italo-messicano riguardante la trasferibilit\u00e0 delle pensioni; l\u2019accordo con Israele riguardante esclusivamente i lavoratori temporaneamente distaccati, che rimangono per\u00f2 totalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza.<\/p>\n<p><strong>c) ASPETTI FISCALI<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l\u2019Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale, che prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.<\/p>\n<p>L\u2019Italia ha stipulato convenzioni di questo genere con Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa D\u2019Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Ex Jugoslavia (la Convenzione si applica attualmente a Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro), Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d\u2019America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Ex Unione Sovietica (i Paesi successori applicano la Convenzione salvo la stipula e l\u2019entrata in vigore di una propria Convenzione), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.<\/p>\n<p><strong>d) PAGAMENTO ALL\u2019ESTERO DELLE PENSIONI INPS<\/strong><\/p>\n<p>Per il pagamento delle pensioni (oltre 411 mila) agli aventi diritto residenti all\u2019estero (in 131 Paesi), l\u2019INPS si avvale di un istituto di credito aggiudicatario di una gara d\u2019appalto che viene rinnovata con cadenza triennale. La banca incaricata del servizio opera a sua volta tramite istituti di credito corrispondenti nelle diverse aree.<br \/>\nLe pensioni vengono pagate ai residenti all\u2019estero ogni mese. Le pensioni di importo inferiore a un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicit\u00e0 semestrale come avviene per i pensionati in Italia. Il pagamento delle pensioni \u00e8 in genere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato.<br \/>\nLa banca incaricata dei pagamenti ha il compito di verificare annualmente l\u2019esistenza in vita, l\u2019indirizzo e la residenza del pensionato.<br \/>\nIl certificato di esistenza in vita \u00e8 rilasciato dall\u2019Ufficio consolare previa presentazione dell\u2019interessato presso lo stesso, ovvero previa presentazione di analoga documentazione rilasciata dalle autorit\u00e0 locali.<\/p>\n<p><strong>e) RILASCIO DEL MODELLO S1 AI TITOLARI DI PENSIONE ITALIANA E LORO FAMILIARI CHE HANNO TRASFERITO RESIDENZA IN PAESI UE, SEE E SVIZZERA PRIMA DEL 1980<\/strong><\/p>\n<p>Il modello S1 d\u00e0 diritto all\u2019<strong>assistenza sanitaria all\u2019estero<\/strong>\u00a0con le stesse modalit\u00e0 previste per il cittadino locale con\u00a0<strong>oneri a carico dello Stato italiano.\u00a0<\/strong>Possono richiedere il modello sia il\u00a0<strong>pensionato che il patronato<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Requisiti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Trasferimento della residenza all\u2019estero prima del 1980;<\/li>\n<li>Residenza in uno dei Paesi dell\u2019Unione Europea (UE) Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera;<\/li>\n<li>Titolarit\u00e0 di una pensione contributiva erogata da Ente previdenziale italiano;<\/li>\n<li>Assenza del diritto all\u2019assistenza sanitaria a carico del Paese di residenza o di altro Stato membro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se la pensione \u00e8 erogata solo dall\u2019Italia, il Mod S1 \u00e8 rilasciato dallo Stato italiano.<\/p>\n<p>In caso di doppia pensione (italiana e estera) di cui una corrisposta dal paese di residenza, l\u2019assistenza sanitaria viene garantita dal paese di residenza. Nel caso in cui il pensionato non ha diritto all\u2019assistenza nel paese di residenza che eroga la pensione, lo Stato competente al rilascio del Mod. S1 \u00e8 quello del paese alla cui legislazione l\u2019interessato \u00e8 stato pi\u00f9 a lungo soggetto. L\u2019eventuale richiesta di esonero da parte del pensionato all\u2019assicurazione obbligatoria del paese di residenza non comporta il rilascio del Mod. S1 a carico dello Stato Italiano.<\/p>\n<p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/ministro\/p4_8_0.jsp?label=servizionline&amp;idMat=ASE&amp;idAmb=E121&amp;idSrv=RI1&amp;flag=P#richiederlo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministero della Salute<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Pensioni e sicurezza sociale a) LA SICUREZZA SOCIALE\u00a0 b) LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE\u00a0 c) ASPETTI FISCALI d)\u00a0PAGAMENTO ALL\u2019ESTERO DELLE PENSIONI INPS e)\u00a0RILASCIO DEL MODELLO S1 AI TITOLARI DI PENSIONE ITALIANA E LORO FAMILIARI &nbsp; LINK E DOCUMENTI UTILI: Pensioni e sicurezza sociale: portale INPS Elenco Patronati MODULO RICHIESTA MODELLO S1 &nbsp; a) LA SICUREZZA SOCIALE [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":47,"menu_order":12,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-72","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/72","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/72\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2575,"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/72\/revisions\/2575"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}