{"id":984,"date":"2019-05-08T12:45:25","date_gmt":"2019-05-08T10:45:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2019\/05\/elezioni-parlamento-europeo-2019_1\/"},"modified":"2019-05-08T12:45:25","modified_gmt":"2019-05-08T10:45:25","slug":"elezioni-parlamento-europeo-2019_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambzagabria.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2019\/05\/elezioni-parlamento-europeo-2019_1\/","title":{"rendered":"ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019 &#8211; Modalit\u00e0 di esercizio del voto."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"text-decoration: underline;\">ELETTORI ITALIANI NEI PAESI MEMBRI DELL\u2019UNIONE EUROPEA<\/span><\/p>\n<p>1. Ai sensi del D.L. n. 408 del 24 giugno 1994, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1994, n. 483, gli elettori italiani che risiedono in uno degli altri Stati membri dell\u2019Unione Europea, e che non si siano avvalsi della facolt\u00e0 di esercitare il diritto di voto in favore dei candidati locali, possono votare per l\u2019elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia presso le sezioni elettorali appositamente istituite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane.<\/p>\n<p>2. Analoga possibilit\u00e0 \u00e8 riconosciuta agli elettori italiani che si trovano temporaneamente nel territorio degli altri Paesi membri dell\u2019Unione per motivi di lavoro o studio, nonch\u00e9 agli elettori familiari con essi conviventi, che abbiano presentato apposita domanda nei termini di legge.<\/p>\n<p>3. Gli elettori di cui ai punti precedenti votano per le liste dei candidati presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.<\/p>\n<p>4. In alternativa al voto presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici consolari, i suddetti elettori possono votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, senza adempimenti a carico delle Sedi, presentando domanda al Sindaco entro il 25 maggio prossimo ed esibendo il certificato elettorale.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">ELETTORI NEI PAESI EXTRA UE<\/span><\/p>\n<p>La normativa relativa all\u2019elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia non prevede il voto all&#8217;estero al di fuori dei Paesi UE. Pertanto, gli elettori italiani, iscritti all\u2019AIRE e residenti negli Stati che non sono membri dell\u2019Unione Europea, potranno votare solo rientrando in Italia, recandosi presso i seggi istituiti dai Comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti.<\/p>\n<p>A tal fine, ai predetti elettori \u00e8 spedita, a cura dei comuni di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante l\u2019indicazione della data della votazione con l\u2019avvertenza che il destinatario potr\u00e0 ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l\u2019esibizione della cartolina stessa d\u00e0 diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio in territorio nazionale per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">ELETTORI TEMPORANEAMENTE AL DI FUORI DAL TERRITORIO UE PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI<\/span><\/p>\n<p>Fermo restando quanto rappresentato al precedente paragrafo, si precisa che anche i dipendenti della P.A. temporaneamente all&#8217;estero per motivi di servizio o missione internazionale potranno votare per le prossime elezioni europee soltanto rientrando in Italia, recandosi presso i seggi istituiti dai Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti. Tale categoria di elettori, in quanto anagraficamente residente in Italia, non potr\u00e0 ricevere da parte dei Comuni italiani comunicazioni analoghe a quelle previste per gli iscritti all&#8217;AIRE.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">DIVIETO DI DOPPIO VOTO<\/span> <\/strong><\/p>\n<p>1. chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potr\u00e0 votare anche per quelli italiani, e viceversa;<br \/>2. chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all\u2019estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potr\u00e0 farlo anche<br \/>\u00a0\u00a0\u00a0 presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.<br \/>3.\u00a0nessuno pu\u00f2 votare pi\u00f9 di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di pi\u00f9 cittadinanze di Paesi membri<br \/>\u00a0\u00a0\u00a0 dell\u2019Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica<br \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma<br \/>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0non possono in alcun caso votare pi\u00f9 volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Si richiamano i riferimenti normativi delle disposizioni sopra enunciate:<\/span><br \/>A) Art. 9 dell\u2019Atto del Consiglio del 20 settembre 1976 (Decisione 76\/787\/CECA, CEE, Euratom): &#8220;<em>Per l\u2019elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore pu\u00f2 votare una sola volta<\/em>&#8220;;<br \/>B) Art. 49 della Legge 18\/1979: &#8220;<em>Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l&#8217;elezione dei membri spettanti all&#8217;Italia e per l&#8217;elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunit\u00e0, \u00e8 punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da Euro 51 a Euro 258<\/em>&#8220;;<br \/>C) Art. 4 della Direttiva 93\/109\/CE del Consiglio dell&#8217;Unione Europea del 6 dicembre 1993: &#8220;<em>L&#8217;elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d&#8217;origine. Nessuno pu\u00f2 votare pi\u00f9 di una volta nel corso delle stesse elezioni. Nessuno pu\u00f2 presentarsi come candidato in pi\u00f9 di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni<\/em>&#8220;;<br \/>D) Art. 3, comma 1, del Decreto Legge 408\/1994, convertito in Legge 483\/1994: &#8220;<em>Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell&#8217;Unione, che non intendano avvalersi della facolt\u00e0 di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell&#8217;apposito elenco di cui all&#8217;articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell&#8217;Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni, visitare il sito <a href=\"http:\/\/www.esteri.it\">www.esteri.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ELETTORI ITALIANI NEI PAESI MEMBRI DELL\u2019UNIONE EUROPEA 1. 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