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ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.286/2016 E SUA APPLICAZIONE

La Corte Costituzionale italiana con sentenza n.286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 serie speciale – Corte Costituzionale n.52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma desumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile e di quelle relative all’Ordinamento dello Stato civile (R.D. 1238/1939 e D.P.R.396/2000) in particolare dell’art.262, primo comma cod. civ., [cognome del figlio nato fuori dal matrimonio] nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. La Corte ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale dell’art.299, terzo comma, cod. civ. [cognome dell’adottato] nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.

In ragione della pronuncia del giudice costituzionale anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno, diventano ricevibili nell’ordinamento italiano, purché accompagnati da prova della comune volontà dei genitori in tal senso.

La richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione dovrà dunque essere presentata presso questa Cancelleria Consolare.

La dichiarazione concernente l’attribuzione del cognome materno potrà essere compilata e sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale presso l’Ufficio consolare, oppure inviata per posta, per via telematica (PEC o posta elettronica ordinaria) unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento d’identità (ai sensi del combinato disposto degli artt.38, comma 3 del D.P.R. n.445/2000 e 65, comma 1, lett.C del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82).

In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha diramato l’allegata circolare n.1/2017 intesa a dare attuazione ai principi di diritto affermati dal giudice costituzionale.

circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 19 gennaio 2017.pdf