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INTRODUZIONE IN CROAZIA DA UN ALTRO PAESE UE DI PRODOTTI DEL TABACCO E ALCOLICI

Ai sensi della Direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale, detenzione e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, la Repubblica di Croazia ha definito i limiti quantitativi, considerati sufficienti per uso personale dei passeggeri, per l’introduzione di alcol, bevande alcoliche e prodotti del tabacco da un altro paese UE.

Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti trasportati dai passeggeri entro i seguenti quantitativi:

a) Per i prodotti del tabacco:

  • 800 sigarette;
  • 400 sigarillo;
  • 200 sigari;
  • 1 kg di tabacco da fumo;
  • 1 kg di prodotti del tabacco riscaldato;
  • 100 millilitri di e-liquid;
  • 1 kg di nuovi prodotti del tabacco.

b) Per i prodotti alcolici:

  • 10 litri bevande spiritose;
  • 20 litri di prodotti intermedi;
  • 90 litri di vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante);
  • 110 litri di birra.

I limiti quantiativi sono di carattere indicativo e servono agli agenti doganali come uno dei criteri di valutazione se si tratta di introduzione per uso personale o commerciale.

I viaggiatori di età inferiore a 18 anni sono esclusi dalle sopracitate esenzioni.