Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all’estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani.
La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.
Per approfondimenti, si rimanda alla sezione Cittadinanza.
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L’Ufficio consolare dovrà pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore.
Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- Il minore non ha né può avere un’altra cittadinanza.
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applica questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero). Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio/a.
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (cioè dal giorno successivo alla prestazione del giuramento). Non rileva la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
Se il genitore è cittadino italiano per nascita, il momento a partire dal quale è possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia è quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito). - Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
- l minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore non deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (previa richiesta di appuntamento):
- Modulo di richiesta compilato e firmato;
- Copie dei documenti d’identità dei genitori;
- Documentazione che prova la sussistenza di una delle condizioni di cui sopra.
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze. Si possono invece presentare certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali. - Atto di nascita originale rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita croato – Estratto rilasciato in applicazione della Convenzione firmata a Vienna il 8 settembre 1976 (Izvadak iz Matice rođenih izdan na temelju Bečke konvencije).
- PER I FIGLI NATI DURANTE IL MATRIMONIO: Richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, ove non già presentata.
PER I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: Originale o copia autenticata del Verbale di riconoscimento della paternità (Zapisnik o priznavanju očinstva) rilasciato dall’ente croato presso il quale è stato effettuato il riconoscimento. Il documento prima di essere presentato deve essere tradotto in italiano da un traduttore giurato.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Qualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, si dovrà verificare se sia possibile far acquistare la cittadinanza per “beneficio di legge” ai propri figli minori, rendendo l’apposita dichiarazione di cui agli articoli 4, co. 1-bis della L. 74/2025 e 1, co. 1-ter del D.L. 36/2025.
Per maggiori informazioni sull’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” in favore di minori, si rimanda alla seguente pagina.