Per informazioni dettagliate in materia di cittadinanza, oltre quelle di seguito disponibili, si invita a consultare la pagina dedicata nella sezione Servizi Consolari del sito web del Ministero degli Affari Esteri, accessibile al seguente link: Cittadinanza
PRINCIPI GENERALI
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE
• Per filiazione
• Per nascita sul territorio italiano,
– in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
– nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
• Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
• Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.
MODALITÀ D’ACQUISTO SU DOMANDA
Dichiarazione di volontà dell’interessato
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
• svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
• assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
• risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Cittadinanza per matrimonio o unione civile
I requisiti richiesti sono:
• residenza legale in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero (questi termini sono ridotti a metà in presenza di figli minori);
• validità del matrimonio, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
• assenza di condanne penali;
• assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
Il punto di partenza fondamentale perché uno straniero coniugato con un italiano possa presentare domanda di cittadinanza è che il matrimonio, nel caso non sia stato celebrato in Italia, sia stato trascritto nei registri di stato civile di un Comune italiano, in caso contrario la domanda non potrà essere accettata.
Dal 1° agosto 2015 la domanda di cittadinanza deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE e a condizione che il coniuge italiano sia regolarmente iscritto all’A.I.R.E. Il richiedente dovrà registrarsi sul portale https://cittadinanza.dlci.interno.it.
Data la complessità della materia e della procedura si consiglia di fissare un appuntamento scrivendo un’e-mail a consolare.ambzagabria@esteri.it per un controllo preventivo della documentazione da allegare alla richiesta di cittadinanza, prima di procedere con l’istanza on line.
ATTENZIONE!
La legge di conversione del D.L. 113/2018 ha introdotto per tutte le domande di acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza prodotte dal 4 dicembre 2018, l’ulteriore requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (richiesta al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue), che dovrà essere comprovata all’atto di presentazione dell’istanza attraverso il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
• l’Università per stranieri di Siena,
• l’Università per stranieri di Perugia,
• l’Università Roma Tre,
• la Società Dante Alighieri.
Si consiglia di rivolgersi all’Istituto Italiano di Cultura Zagabria per le informazioni relative all’esame di lingua italiana.
Naturalizzazione
I requisiti sono:
• dieci anni di residenza legale;
• reddito sufficiente;
• assenza di precedenti penali;
• rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Il numero di anni può essere abbreviato a:
• tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
• quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
• cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
• sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
Acquisto/riacquisto di cittadinanza ai sensi della Legge 8 marzo 2006, n. 124
La legge n. 124/2006 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:
1. dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;
2. dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.
Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari:
A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di attuale residenza;
d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:
– certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
– certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
– certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
– attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
– ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.
B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:
– certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
– certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
– certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
– attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
– ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare la Cancelleria Consolare scrivendo un’e-mail all’indirizzo consolare.ambzagabria@esteri.it.